Ha di seguito riportato – verbatim – le indicate p. 8-17 della decisione 31.1.2011 di questa Corte, che – respingendo l’impugnativa 13.1.2011 di RE 1 avverso il giudizio 10.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi – aveva riconosciuto un pericolo di recidiva giusta l’art. 221 cpv. 1 lit.