Anche l’art. 82 cpv. 4 CPP (secondo cui nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l’apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all’imputato) [BSK StPO – N. STOHNER, art. 82 CPP n. 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 82 CPP n. 15] prevede analoga possibilità (cfr. pure art. 109 cpv. 3 LTF).