Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di proroga della carcerazione preventiva si può motivare una decisione rinviando a precedenti giudizi oppure aderendo alle motivazioni della domanda di proroga della carcerazione qualora l’imputato non invochi nuovi argomenti; la motivazione a cui si rimanda deve inoltre essere stata redatta nel rispetto dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (decisione TF 1B_235/2009 del 25.9.2009, considerando 3.1.; BSK StPO – M. FORSTER, art. 226 CPP n. 6). Anche l’art. 82 cpv.