, in analogia, art. 226 cpv. 2 seconda frase CPP (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1045)] in capo all’esistenza dei presupposti della carcerazione: la motivazione deve permettere all’imputato (e al procuratore pubblico) di impugnare la sentenza davanti alla giurisdizione di reclamo giusta l’art. 222 CPP (BSK StPO – M. FORSTER, art. 226 CPP n. 6). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di proroga della carcerazione preventiva si può motivare una decisione rinviando a precedenti giudizi oppure aderendo alle motivazioni della domanda di proroga della carcerazione qualora l’imputato non invochi nuovi argomenti;