, n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., n. 214 s./260/576; cfr. anche, D. BRÜSCHWEILER, Kommentar zur StPO, art. 80 CPP n. 2). L’autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che essa si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (decisione TF 1B_380/2010 del 14.3.2011, considerando 3.2.1.). La decisione circa la carcerazione di sicurezza, come ogni decisione, deve essere perlomeno sommariamente motivata [cfr., in analogia, art. 226 cpv.