3.2. L’obbligo di motivazione – elemento essenziale del diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – è previsto esplicitamente dall’art. 80 cpv. 2 CPP ed impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (decisione TF 6B_609/2009 del 22.2.2011, considerando 3.1.2.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., n. 340/1134;