Questi si sarebbe infatti limitato a giustificare il pericolo di recidiva procedendo ad un copia / incolla del giudizio 31.1.2011 di questa Corte, inammissibile. La motivazione di una decisione dovrebbe infatti essere notificata / comunicata al momento stesso in cui si pone in essere (materialmente o formalmente) la limitazione della libertà personale dell’imputato. Un modo di procedere contrario configurerebbe un diniego di giustizia.