La carcerazione di sicurezza dura quindi – riservata la scarcerazione giusta gli art. 230 o 233 CPP – fino al giudicato della sentenza oppure fino all’inizio di una sanzione privativa della libertà. La carcerazione deve altresì ossequiare il principio di proporzionalità (art. 212 cpv. 3 CPP) ed il principio di celerità (art. 5 CPP). 3. 3.1. RE 1 ritiene anzitutto nulla sub. annullabile la decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi in difetto di motivazione. Questi si sarebbe infatti limitato a giustificare il pericolo di recidiva procedendo ad un copia / incolla del giudizio 31.1.2011 di questa Corte, inammissibile.