3 CPP) [BSK StPO – M. FORSTER, art. 229 CPP n. 3/6]. La carcerazione di sicurezza può essere ordinata sia se l’imputato si trova, come in casu, in carcere sia se l’imputato non si trova in carcerazione preventiva, ovvero qualora i motivi di carcerazione emergano soltanto dopo la promozione dell’accusa, nel qual caso chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’art. 224 CPP e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza (procedura retta per analogia dagli art. 225/226 CPP) [art. 229 cpv. 2 e 3 lit.