1 CPP se l’imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi, su domanda scritta del pubblico ministero [che procede a’ sensi dell’art. 327 cpv. 2 CPP (“Se chiede che sia disposta la carcerazione di sicurezza, il pubblico ministero notifica una copia dell’atto di accusa, unitamente alla sua richiesta, anche al giudice dei provvedimenti coercitivi.”)]. La procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia: (…) b. dall’art. 227 CPP se l’imputato si trova in carcerazione preventiva (art. 229 cpv. 3 CPP) [BSK StPO – M. FORSTER, art. 229 CPP n. 3/6].