2 CPP] (BSK StPO – M. FORSTER, art. 229 CPP n. 1 ss.). La carcerazione di sicurezza – e preventiva – è ammissibile soltanto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv. 2/3 CP) e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione preventiva (non tuttavia quella di sicurezza: