2.2. La carcerazione di sicurezza (art. 229 ss. CPP), che mira a garantire la disponibilità dell’imputato durante il procedimento di primo grado e nel corso della procedura di ricorso e l’esecuzione di sanzioni privative della libertà (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1132), è quella durante il periodo tra il deposito dell’atto d’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 328 cpv. 1 CPP) e il giudicato della sentenza (art. 437 CPP), l’inizio di una sanzione privativa della libertà (art. 439 ss. CPP) oppure la liberazione [art. 220 cpv. 2 CPP] (BSK StPO – M. FORSTER, art. 229 CPP n. 1 ss.).