Giusta l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del CPP [secondo i principi di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP (“Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: a. sono previsti dalla legge; b. vi sono sufficienti indizi di reato; c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe; d. l’importanza del reato li giustifica.”)]. Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti;