1.1. A’ sensi dell’art. 222 CPP il carcerato [e il procuratore pubblico (decisioni TF 1B_64/2011 del 17.2.2011, 1B_65/2011 del 22.2.2011 e 1B_83/2011 del 24.2.2011)] può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) o di sicurezza (art. 229 ss. CPP). E’ fatto salvo l’art. 233 CPP. Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.