7 prevedrebbe che “la proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi”. Il CPP non avrebbe dei termini massimi entro i quali, dopo l’emanazione dell’atto di accusa, debba essere aggiornato il dibattimento; la fase predibattimentale apparirebbe anche più corposa. Non sarebbe quindi affatto garantito che i termini giusta l’art. 227 CPP siano rispettati.