Sottolinea che il procuratore pubblico avrebbe chiesto la carcerazione di sicurezza fino al termine del dibattimento rifacendosi alla prassi dell’allora Camera dei ricorsi penali. Il giudice dei provvedimenti coercitivi non si sarebbe espresso su tale punto. L’art. 229 CPP in materia di carcerazione di sicurezza rinvierebbe, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, all’art. 227 CPP disciplinante la proroga della carcerazione preventiva, il cui cpv. 7 prevedrebbe che “la proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi”.