L’argomentazione di cui al considerando 7.5. della decisione 31.1.2011 di questa Corte sarebbe infondata. Il limitato rischio di recidiva (qualora si trovasse confrontato con avances omosessuali esplicite, insistenti e pubbliche) potrebbe essere validamente contenuto se fosse obbligato a rimanere al proprio domicilio, con o senza sorveglianza elettronica: non avrebbe infatti modo di incontrare persone del proprio sesso che potrebbero fargli, in pubblico, delle avances di natura sessuale. In questo senso la detenzione in ambiente carcerario sarebbe addirittura molto meno efficace nel contenere il pericolo di recidiva. Sarebbe infatti in quotidiano contatto con persone di sesso maschile;