Il perito giudiziario, proponendo unicamente un trattamento ambulatoriale, e non l’internamento (art. 64 CP) o una misura terapeutica stazionaria (art. 59 CP), avrebbe ben evidenziato che la reale pericolosità non sarebbe quella che si tenterebbe di professare per mantenerlo in regime di carcerazione di sicurezza. Chiede, in via subordinata, la sostituzione della carcerazione con, segnatamente, l’obbligo di risiedere al proprio domicilio, con o senza sorveglianza elettronica, provvedimento che il CPP prevedrebbe espressamente. Sarebbe il CPP medesimo a fungere da base legale per questo tipo di misura. I Cantoni sarebbero tenuti a darvi seguito. L’argomentazione di cui al considerando 7.5.