c CPP non sarebbe applicabile al caso concreto: in passato non si sarebbe mai reso protagonista di reati analoghi a quello per i quali sarebbe perseguito nel presente procedimento penale. Una perizia giudiziaria, la cui portata probatoria sarebbe da discutere in ragione del divergente rapporto di parte, non potrebbe sostituirsi ad esplicite condizioni di legge. Il perito giudiziario, proponendo unicamente un trattamento ambulatoriale, e non l’internamento (art. 64 CP) o una misura terapeutica stazionaria (art. 59 CP), avrebbe ben evidenziato che la reale pericolosità non sarebbe quella che si tenterebbe di professare per mantenerlo in regime di carcerazione di sicurezza.