In questo senso la norma sarebbe di assoluta chiarezza: un pericolo di recidiva potrebbe sussistere laddove l’imputato, prima dei fatti per i quali è aperto il procedimento penale, abbia già commesso reati analoghi, dunque – nell’ipotesi più favorevole al ragionamento esposto da questa Corte nel giudizio 31.1.2011 – almeno uno oltre a quello per cui l’imputato è perseguito. L’interpretazione teleologica del disposto sarebbe inammissibile: essa non potrebbe infatti contrastare apertamente con il tenore letterale della legge. L’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP non sarebbe applicabile al caso concreto: