non sussisterebbe dunque un interesse pubblico preponderante nel proteggere la comunità da una minaccia di portata estremamente circoscritta come quella individuata dal perito. Il reclamante sottolinea di seguito l’assenza di una base legale in capo ad un pericolo di recidiva: l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP esigerebbe infatti la commissione, in precedenza, di reati analoghi. Evidenzia che esisterebbe una diatriba sull’interpretazione della predetta disposizione limitata a sapere se sia necessario un precedente o se siano necessari due precedenti per dichiarare adempiuta la condizione per mantenere la carcerazione.