Il procuratore pubblico, per motivare il pericolo di recidiva, si rifarebbe esclusivamente alla perizia giudiziaria agli atti ed al successivo verbale di delucidazione. Il perito avrebbe rilevato un rischio di essere preda di un raptus analogo a quello che aveva condotto all’apertura del procedimento penale unicamente qualora fosse confrontato con “un’avance omosessuale, esplicita, insistente e pubblica”. Il pericolo di recidiva si fonderebbe su una “rein hypothetische Möglichkeit”: non sussisterebbe dunque un interesse pubblico preponderante nel proteggere la comunità da una minaccia di portata estremamente circoscritta come quella individuata dal perito.