carcerazione di sicurezza (in subordine che sia concessa per la durata di un mese). Il reclamante ritiene nulla sub. annullabile la decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi in difetto di motivazione. Quest’ultimo si sarebbe infatti limitato a giustificare il pericolo di recidiva procedendo ad un copia / incolla del giudizio 31.1.2011 della Corte dei reclami penali, inammissibile. La motivazione di una decisione dovrebbe infatti essere notificata / comunicata al momento stesso in cui si pone in essere (materialmente o formalmente) la limitazione della libertà personale dell’imputato. Un modo di procedere contrario configurerebbe un diniego di giustizia.