Ha di seguito confermato un serio e concreto pericolo di recidiva, facendo riferimento alle sue argomentazioni nella decisione 10.1.2011 ed alle motivazioni di questa Corte nella sentenza 31.1.2011 (della quale ha riprodotto le p. da 8 a 17). Ha reputato inapplicabili misure sostitutive in luogo della carcerazione di sicurezza siccome non sufficienti per ovviare all’accertato e grave pericolo di recidiva. Infine, il giudice ha considerato rispettati i principi di proporzionalità e di celerità.