{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-41_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109876&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29db92b3d025f5d9a056ddd0cdbbbd55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:18", "Checksum": "97731fe7591221c83badcb4ed25d1ec1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione\n\n7.2.\nRimane da valutare se la carcerazione ordinata formalmente in maniera corretta rispetti, materialmente, il principio di proporzionalità secondo cui la durata della carcerazione non può superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP) ed il principio di celerità.\n7.2.1.\nNell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito. Si considera, nell’esame della proporzionalità della durata della carcerazione, la gravità dei reati oggetto del procedimento (decisione TF 1B_9/2011 del 7.2.2011, considerando 7.1.; BSK StPO – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, art. 212 CPP n. 12 ss.).\nLa carcerazione può inoltre essere problematica in caso di ritardo ingiustificato nel corso della procedura penale e quindi di violazione del principio di celerità (art. 5 CPP); la valutazione si effettua con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, anche, al comportamento dell’arrestato (decisione TF 1B_69/2011 del 4.3.2011, considerando 4.1.; BSK StPO – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, art. 212 CPP n. 16 ss.).\n7.2.2.\nRE 1 è stato arrestato l’11.5.2010; da allora si trova in carcerazione, preventiva prima e di sicurezza dall’8.2.2011, per l’ipotesi di reato di omicidio intenzionale giusta l’art. 111 CP, reato punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.\nDal verbale di udienza preliminare 18.3.2011 davanti al giudice Marco Villa, presidente della competente Corte, si evince che l’avv. PR 1 si è impegnato a comunicargli le date in cui i consulenti medici di parte avrebbero potuto presenziare al processo, “(…) affinché si possa indire in quei giorni il dibattimento e questo per i mesi di maggio, giugno e luglio 2011” (p. 2).\nOra, in considerazione del reato di cui l’imputato è accusato e dei relativi gravi fatti ascrittigli, si può ritenere che la presumibile pena nei confronti del reclamante sarà ampiamente superiore alla carcerazione fin qui sofferta ed ancora da soffrire, e questo anche nell’ipotesi in cui il dibattimento potesse avere luogo solo in luglio (momento in cui RE 1 avrà trascorso in carcere 14 mesi).\nIl procedimento penale a suo carico è – inoltre – stato condotto nel rispetto del principio di celerità (art. 5 cpv. 2 CPP).\n8. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 212, 220 ss., 229 ss. e 237 CPP, 111 CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}