{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-41_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109876&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29db92b3d025f5d9a056ddd0cdbbbd55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:18", "Checksum": "97731fe7591221c83badcb4ed25d1ec1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione\n\n\nCi si potrebbe chiedere se l’eventuale obbligo di sottoporsi ad un trattamento medico (art. 237 cpv. 2 lit. f CPP) – associato agli arresti domiciliari ed alla “presence monitoring” – sia provvedimento atto a raggiungere gli obiettivi della carcerazione preventiva.\nLa risposta deve essere negativa. Il perito, come già detto, ha infatti indicato che “(…) per migliorare a RE 1 sarebbe necessario (non solo sufficiente) un trattamento ambulatoriale. Sottolineo comunque che il percorso è lungo e complesso. Per prendere coscienza delle dinamiche intrapsichiche, RE 1 ha necessità di un trattamento a lungo termine. Detto al contrario e in modo semplicistico, non è sufficiente qualche seduta dallo psichiatra. Inoltre è necessario che l’accusato si faccia curare da un terapeuta esperto” (verbale di interrogatorio 7.12.2010, p. 8, AI 140).\nIl reclamante, dunque, allo stato odierno, non è in grado di controllare la sua malattia, che necessita di lungo trattamento.\nAltre misure sostitutive atte a vincere il pericolo di recidiva non se ne vedono. Il reclamante si limita a proporre quanto già discusso (arresti domiciliari e controllo elettronico della presenza).\nLa carcerazione di sicurezza ordinata a carico di RE 1 non può perciò essere rimpiazzata da una misura sostitutiva.\n7. 7.1.\n7.1.1.\nIl reclamante rimprovera al giudice dei provvedimenti coercitivi di non essersi espresso sulla domanda del procuratore pubblico che aveva chiesto la carcerazione di sicurezza fino al termine del dibattimento rifacendosi alla prassi dell’allora Camera dei ricorsi penali. L’art. 229 CPP rinvierebbe, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, all’art. 227 CPP disciplinante la proroga della carcerazione preventiva, il cui cpv. 7 prevedrebbe che “la proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi”. Il CPP non indicherebbe termini massimi entro i quali, dopo l’emanazione dell’atto di accusa, debba essere aggiornato il dibattimento; la fase predibattimentale apparirebbe, secondo il nuovo diritto, anche più corposa. Non sarebbe pertanto affatto garantito che i termini giusta l’art. 227 CPP siano rispettati.\n7.1.2.\nAl considerando 2.3., al quale si rinvia, già si è detto che la carcerazione di sicurezza non è soggetta ad una durata prestabilita e quindi a proroga; l’applicazione dell’art. 227 CPP, al quale rimanda l’art. 229 cpv. 3 lit. b CPP, è infatti limitata alla procedura relativa alla domanda di messa in carcerazione. Ciò è da ricondurre al fatto che, essendo stata promossa l’accusa, gli elementi indizianti ed i motivi alternativi necessari per l’adozione della misura sono reputati dati e non suscettibili di controllo ad intervalli regolari (Commentario CPP, E. MELI, art. 229 CPP n. 15).\nQuesta situazione non implica tuttavia che, dovessero venire meno i motivi di carcerazione, l’imputato debba restare detenuto.\nL’art. 212 cpv. 2 CPP impone infatti che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vadano revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo. Le competenti autorità – ovvero segnatamente il magistrato inquirente e, dopo la promozione dell’accusa, il giudice – devono quindi costantemente esaminare, a prescindere da un’esplicita domanda dell’imputato, la sussistenza dei motivi di carcerazione (U. WEDER, Kommentar zur StPO, art. 212 CPP n. 7).\nIn materia di carcerazione di sicurezza l’art. 230 CPP prevede esplicitamente che, nel procedimento di primo grado (art. 328 ss. CPP), l’imputato e il pubblico ministero possano presentare domanda di scarcerazione (cpv. 1); inoltre, previo accordo del pubblico ministero, la scarcerazione può essere ordinata anche di propria iniziativa da chi dirige il procedimento (cpv. 4 prima frase).\nIl fatto che la carcerazione di sicurezza non sia soggetta ad una durata prestabilita e pertanto a proroga, con la conseguenza che essa perduri, riservata la scarcerazione giusta gli art. 230 o 233 CPP, fino al giudicato della sentenza oppure fino all’inizio di una sanzione privativa della libertà (art. 220 cpv. 2 CPP), è dunque compatibile con il diritto dell’imputato di restare in libertà (art. 212 cpv. 1 prima frase CPP), ossia con il diritto a che possa essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti del CPP (art. 212 cpv. 1 seconda frase CPP).\n7.1.3.\nIl giudice dei provvedimenti coercitivi, accogliendo l’istanza del procuratore pubblico senza indicare una durata precisa della privazione della libertà (in analogia a quanto invece prevede l’art. 227 cpv. 7 CPP), ha – formalmente – disposto correttamente la carcerazione di sicurezza del reclamante RE 1, che si protrarrà fino al giudicato della sentenza, all’inizio di una sanzione privativa della libertà o alla liberazione (art. 220 cpv. 2 CPP).\n"}