{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-41_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109876&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29db92b3d025f5d9a056ddd0cdbbbd55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:18", "Checksum": "97731fe7591221c83badcb4ed25d1ec1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione\n\n6.3.\nRE 1 propone la sostituzione della carcerazione con, segnatamente, l’obbligo di risiedere al proprio domicilio, con o senza sorveglianza elettronica, provvedimento previsto dal CPP.\nSi tratta di esaminare se gli arresti domiciliari con la “presence monitoring” – ovvero il controllo della presenza al domicilio (BSK StPO – J. WEBER, art. 237 CPP n. 36) – sono atti a scongiurare l’accertato pericolo di recidiva ed a sostituire la carcerazione di sicurezza, che deve essere ordinata e mantenuta soltanto quale ultima ratio (M. HUG, Kommentar zur StPO, art. 237 CPP n. 1).\nNel giudizio 31.1.2011 (p. 18 s.) questa Corte aveva ritenuto che il pericolo di recidiva non potesse essere adeguatamente impedito o escluso da un obbligo di dimorare al proprio domicilio. Aveva reputato, tra l’altro, che: “(considerando 7.3.) L’adozione di misure sostitutive presuppone ovviamente che le stesse permettano di raggiungere gli stessi obiettivi della carcerazione preventiva. In quest’ottica occorre anche ponderare gli interessi contrapposti, tra la libertà personale del reclamante e la necessità di tutela della sicurezza altrui. (considerando 7.4.) Questa Corte ritiene che l’esistenza di un rischio di recidiva, come precedentemente ammesso, non possa essere adeguatamente impedito o escluso da un obbligo, imposto al reclamante, di dimorare e rimanere presso il proprio domicilio. E ciò anche ricorrendo alla sorveglianza elettronica. I fatti a fondamento del procedimento a carico del reclamante dimostrano come siano stati sufficienti pochissimi istanti perché, in ragione anche del disturbo diagnosticato e della realizzazione di una situazione di quelle a rischio (di recidiva), egli incorresse in un comportamento violento ed omicida su una persona. In simili circostanze, appare estremamente rischioso (come nel caso di una messa in libertà provvisoria), decretare l’obbligo di “arresti domiciliari”, come richiesto dal reclamante. Una violazione dell’obbligo, facilissima da realizzare, potrebbe essere riscontrata e rilevata solo dopo un certo lasso di tempo (e ciò anche in caso di applicazione di un braccialetto elettronico), ciò che non permetterebbe di scongiurare la realizzazione di un’eventuale situazione particolare nella quale il reclamante potrebbe riavere un raptus del tipo di quello che ha generato i fatti a fondamento del procedimento penale. Neppure può essere escluso, in assenza di una sorveglianza permanente diretta, che una situazione scatenante una possibile ricaduta possa avvenire nel perimetro delle mura domestiche. Nel presente caso, l’esigenza di prevenzione appare prevalente, e non sarebbe sufficientemente tutelata dalla misura sostitutiva proposta”.\nQueste motivazioni restano pertinenti ancora adesso. Infatti, come esposto al considerando 5.2.3.3., la situazione psichiatrica di RE 1, che determina il pericolo di recidiva, non si è modificata in modo rilevante rispetto alla decisione 31.1.2011.\nIl reclamante sostiene invero, come già nel precedente reclamo 13.1.2011, che al suo domicilio non avrebbe modo di incontrare persone del proprio sesso che potrebbero fargli, in pubblico, delle avances di natura sessuale. In questo senso la detenzione in ambiente carcerario sarebbe addirittura molto meno efficace nel contenere il pericolo di recidiva. Sarebbe infatti in quotidiano contatto con persone di sesso maschile; la possibilità che una di esse possa fargli avances esplicite, insistenti e pubbliche sarebbe molto superiore rispetto all’ambiente domestico (dove non rischierebbe di essere esposto a questo genere di provocazioni).\nL’Alta Corte, pur non avendo esaminato il tema delle misure sostitutive [“(…) ricordato che sono o possono essere oggetto di esame da parte delle autorità cantonali” (decisione 14.3.2011, p. 10, considerando 5.2., inc. TF __________)], ha indicato – dopo avere rimproverato a questa Corte di avere motivato la reiezione di misure sostitutive anche con il fatto che la legislazione cantonale prevedeva gli arresti domiciliari soltanto per l’esecuzione di determinate pene, circostanza che nondimeno non reggeva siccome le misure sostitutive (comportando una restrizione meno grave della libertà personale rispetto alla carcerazione) si imponevano anche in assenza di una base legale esplicita – che “(…) il ricorrente adduce che la possibilità di essere esposto a provocazioni omosessuali esplicite, insistenti e pubbliche da parte di persone di sesso maschile sarebbe superiore in carcere rispetto al suo ambiente domestico”. Ha ritenuto dette critiche “(…) non del tutto prive di fondamento (…)”, pur segnalando che “(…) non potrebbero essere tuttavia decisive nel quadro dell’esecuzione di un’eventuale pena privativa della libertà (…)” (decisione 14.3.2011, p. 10, considerando 5.2., inc. TF __________).\nOra, il fatto che – in carcere – il reclamante avrebbe maggiore possibilità, rispetto al suo domicilio, di essere esposto ad avances esplicite, insistenti e pubbliche non è sufficiente per concludere che, quindi, sarebbe meglio una misura sostitutiva. Il carcere, infatti, è pur sempre un ambiente controllato, nel senso che – a differenza del proprio domicilio, dove uno si atteggia come crede – impone un certo comportamento. E’ dunque ragionevole ritenere che l’ambiente carcerario esorti ad un autocontrollo.\nLa grave problematica psichiatrica di cui soffre RE 1 – così come accertata dal perito (considerando 5.2.3.3.) – appare di conseguenza, al momento attuale, meglio controllata nel contesto carcerario, proprio per la particolarità del medesimo."}