{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-41_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109876&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29db92b3d025f5d9a056ddd0cdbbbd55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:18", "Checksum": "97731fe7591221c83badcb4ed25d1ec1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione\n\n\nE’ quindi inidoneo a scongiurare il pericolo di recidiva: il perito – sentito nel contesto della delucidazione del rapporto – ha ribadito “(…) la presenza di un rischio di recidiva a carico di RE 1 (qualora si ritrovasse in una situazione analoga a quella del 22.08.2009) perché ci troviamo di fronte ad un’omosessualità dissintona unita ad un disturbo di personalità narcisistica. In particolare all’interno del disturbo di personalità sussiste la problematica dell’omosessualità dissintona che RE 1 deve negare perché narcisisticamente non sopportabile. Ecco perché, se RE 1 si trovasse dinnanzi ad un’avance omosessuale, esplicita, insistente e pubblica, rischia di “esplodere” ”(verbale di interrogatorio 7.12.2010, p. 10 s., AI 140). Ha riferito che la turba psichica dura tutta la vita e che, pur inguaribile, è curabile e gestibile. Ha reputato che “(…) per migliorare a RE 1 sarebbe necessario (non solo sufficiente) un trattamento ambulatoriale. Sottolineo comunque che il percorso è lungo e complesso. Per prendere coscienza delle dinamiche intrapsichiche, RE 1 ha necessità di un trattamento a lungo termine. Detto al contrario e in modo semplicistico, non è sufficiente qualche seduta dallo psichiatra. Inoltre è necessario che l’accusato si faccia curare da un terapeuta esperto” (verbale di interrogatorio 7.12.2010, p. 8, AI 140).\nIl fatto che in data 1.2.2011 il procuratore pubblico abbia promosso l’accusa a carico di RE 1 deferendolo davanti alla competente Corte è ininfluente per la sua pericolosità. Non si vede infatti in che modo – stante la turba psichica – la circostanza di essere prossimi al giudizio osti al ricadere nell’illecito.\nE’ quindi ammesso – quale condizione cumulativa all’esistenza di seri e gravi indizi di colpevolezza – un pericolo di recidiva.\n6. 6.1.\nQuesta Corte, accertati seri indizi di colpevolezza e un pericolo di recidiva, deve (BSK StPO – M. HÄRRI, art. 237 CPP n. 49) esaminare se possano entrare in discussione misure sostitutive.\n6.2.\nL’art. 212 cpv. 2 lit. c CPP prevede – in applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà (Commentario CPP, E. MELI, art. 212 CPP n. 2) – che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà devono essere revocati (d’ufficio) non appena misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo.\nTale assunto – esplicitato dall’art. 197 cpv. 1 lit. c CPP [secondo cui possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: (…) c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe] – è concretizzato dall’art. 237 CPP. Esso disciplina che il giudice competente ordini una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1).\nSono misure sostitutive segnatamente: a. il versamento di una cauzione; b. il blocco dei documenti d’identità o di legittimazione; c. l’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato; d. l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico; e. l’obbligo di svolgere un lavoro regolare; f. l’obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo; g. il divieto di avere contatti con determinate persone (cpv. 2).\nPer sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare (cpv. 3).\nL’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato (art. 237 cpv. 2 lit. c CPP) concerne il cosiddetto “Hausarrest”, che può essere associato alla sorveglianza elettronica (“electronic monitoring”) [BSK StPO – M. HÄRRI, art. 237 CPP n. 11 ss. / J. WEBER, art. 237 CPP n. 34 ss.]. L’art. 237 cpv. 3 CPP è la base legale della sorveglianza elettronica (Commentario CPP, E. MELI, art. 237 CPP n. 7; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1140).\n"}