{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-41_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109876&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29db92b3d025f5d9a056ddd0cdbbbd55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:18", "Checksum": "97731fe7591221c83badcb4ed25d1ec1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione\n\n\nIl Tribunale federale, con giudizio 14.3.2011, ha ritenuto – respingendo il gravame 2/4.2.2011 dell’imputato – che, con riferimento all’interpretazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, si era in presenza di due differenti beni giuridici da proteggere: da una parte, la libertà personale del carcerato in attesa di giudizio e, dall’altra, la sicurezza pubblica. Ha aggiunto che la sicurezza pubblica non era meno compromessa dal pericolo serio e concreto che un imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto minacciasse seriamente la sicurezza altrui commettendone altri, pericolo che in concreto derivava dal comportamento e dall’accertata turba psichica del ricorrente, che quando vi era seriamente da temere che chi aveva proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compisse poi effettivamente, come previsto dall’art. 221 cpv. 2 CPP. Ha continuato sottolineando che dalla perizia psichiatrica, dal relativo verbale di delucidazione e dagli accertamenti operati dalla Corte cantonale risultava chiaramente che la messa in libertà di RE 1 avrebbe costituito una minaccia grave, seria e concreta per la sicurezza pubblica. Dall’interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP in relazione al suo cpv. 2 risultava la volontà del legislatore, precisata nel Messaggio, di tutelare in casi particolarmente gravi la sicurezza altrui prevenendo pericoli seri e concreti. Ha concluso ritenendo che, ricordati la situazione personale dell’imputato ed il suo rifiuto di sottoporsi al necessario trattamento psicoterapico di lunga durata, si era in presenza di un pericolo potenziale particolarmente intenso, grave e realistico, non altrimenti evitabile, se non con la carcerazione. Si era al cospetto di un crimine grave, in relazione al quale la perizia giudiziaria concludeva in determinate condizioni per un chiaro pericolo di recidiva. Appariva manifesto, considerate le specificità del caso, che il legislatore non intendesse, in simili circostanze, esporre ad un serio pericolo la sicurezza di altre persone. Decidere in senso contrario, tenuto conto della situazione psichica di RE 1, della sua imprevedibilità o aggressività, avrebbe significato esporre ad un rischio irresponsabile le vittime potenziali di nuovi, gravi atti di violenza. Era quindi decisiva la circostanza che la sicurezza altrui non fosse meno minacciata in questo caso che in quello previsto dalla fattispecie dell’art. 221 cpv. 2 CPP (decisione 14.3.2011, p. 8 s., considerandi 4.2. ss., inc. TF __________). Ha precisato che questa conclusione non significava che “(…) l’art. 221 cpv. 1 lett. c CPP possa indiscriminatamente essere applicato anche in assenza di reati pregressi, ma lo può essere solo con grande ritegno, in presenza di gravi crimini o delitti e di un pericolo serio e concreto per le potenziali vittime. Spetterà alla giurisprudenza delimitarne, di caso in caso, con particolare circospezione la sua applicazione, tenendo conto delle specificità delle singole, differenti fattispecie” (decisione 14.3.2011, p. 9, considerando 4.5., inc. TF __________).\n5.2.3.3.\nQuesta Corte deve – ancora oggi – ribadire l’esistenza di un pericolo di recidiva in applicazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, per le medesime ragioni di cui alla sua sentenza 31.1.2011, fatte proprie dal giudice dei provvedimenti coercitivi in data 8.2.2011, e confermate dall’Alta Corte il 14.3.2011 (inc. TF __________).\nSi può pertanto integralmente rinviare – in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale (considerando 3.2.) – alle motivazioni della sentenza 31.1.2011 (inc. CRP __________), riassunte al considerando 5.2.3.1.; le argomentazioni del reclamante avverso la sua carcerazione non differiscono peraltro da quelle già proposte in precedenza [“Nonostante anche il reclamo a questa Corte non potrà avere esito differente, in attesa di una decisione del TF la difesa non si può risparmiare dal ribadire le proprie contestazioni in merito al mantenimento in regime di carcerazione preventiva / di sicurezza di RE 1. Di seguito verranno dunque riassunti e ribaditi i principali motivi di contestazione”; “(…) vengono qui ribadite le censure già sollevate dalla difesa nell’ambito delle pregresse procedure ricorsuali, (…)” (reclamo 21/22.2.2011, p. 4)], già compiutamente evase.\nLa situazione psichiatrica del reclamante – che, come detto, sostanzialmente fonda il pericolo di recidiva – non è inoltre mutata in maniera importante rispetto alla citata decisione 31.1.2011.\nDal verbale di udienza preliminare 18.3.2011 davanti al giudice Marco Villa, presidente della Corte delle assise criminali, si evince invero che “a domanda del presidente l’avv. PR 1 precisa che, per quanto gli consta sapere, dopo il rifiuto di ammissione al PCT del consulente psichiatrico privato ai fini dell’inizio di una terapia, il suo assistito ha incontrato in due occasioni il Dr. __________. Non sa indicare se per un discorso generale o per scopi terapeutici. Il presidente verificherà” (verbale di udienza 18.3.2011, p. 2).\nOra, anche nell’ipotesi in cui RE 1 avesse iniziato un trattamento terapeutico, esso sarebbe di recentissima attuazione."}