{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-41_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109876&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29db92b3d025f5d9a056ddd0cdbbbd55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:18", "Checksum": "97731fe7591221c83badcb4ed25d1ec1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione\n\n5.2.\n5.2.1.\nIl giudice dei provvedimenti coercitivi – facendo riferimento, come esposto, alla decisione 31.1.2011 di questa Corte – ha ritenuto che nel caso concreto fosse adempiuto il presupposto del pericolo di recidiva regolamentato dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.\n5.2.2.\nRE 1 contesta, con argomentazioni non differenti da quelle già proposte con reclamo 13.1.2011, che il disposto in questione sia applicabile al caso: il pericolo di recidiva individuato dal perito rimarrebbe circoscritto al verificarsi di eventi per loro natura rari e non frequenti nella vita di tutti i giorni, ciò che non giustificherebbe il mantenimento della carcerazione; farebbe inoltre difetto una base legale in quanto l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP esigerebbe la commissione, in precedenza, di reati analoghi.\n5.2.3.\n5.2.3.1.\nNel menzionato giudizio 31.1.2011 (p. 8 ss.) questa Corte ha anzitutto riportato quanto ritenuto nella precedente decisione 6.12.2010 (inc. CRP __________) in capo al pericolo di recidiva, fondato sulla perizia psichiatrica (nella quale il perito dr. med. __________ aveva indicato come RE 1 fosse affetto da una turba psichica nell’ambito di un disturbo della personalità di tipo narcisistico, con gravi tratti antisociali, e come, nel caso si fosse riprodotta una situazione che avesse confrontato l’imputato con il disturbo narcisistico – ovvero con la sua omosessualità che non poteva essere ammessa coscientemente – avrebbe potuto commettere nuovi reati dello stesso tipo). Ha di seguito constatato che la delucidazione della perizia giudiziaria il 7.12.2010 non aveva sostanzialmente modificato il contenuto del referto; anche le critiche alla perizia di cui alla consulenza peritale 28.12.2010, di parte, rispettivamente l’inizio di una psicoterapia non erano tali da mutare le predette conclusioni. Ha quindi concluso che – in fatto – non erano occorsi cambiamenti di rilievo tali da modificare quanto precedentemente reputato dalla Corte.\nHa, poi, esaminato le modifiche intervenute in diritto con l’entrata in vigore, l’1.1.2011, del Codice di procedura penale – CPP – del 5.10.2007. Ha in particolare esaminato l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP per determinare significato, portata ed implicazioni dei termini “dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi”.\nQuesta Corte, dopo avere proceduto ad interpretare la norma, facendo capo, anche, al Messaggio ed al Rapporto esplicativo alla legge, è giunta alla conclusione che – stante lo scopo di prevenzione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP – un’interpretazione logica e teleologica della disposizione appariva prevalente rispetto a quella storica e letterale: il testo della norma era quindi da interpretare nel senso che per “reati analoghi” si dovessero intendere uno o più reati simili a quelli che seriamente erano temuti per la sicurezza altrui (in questi era compreso anche il reato per cui era pendente il procedimento, in quanto precedente a quelli temuti).\nHa reputato, sussumendo la norma al caso concreto, che era pacifico che RE 1 avesse commesso un crimine grave, che poteva essere considerato un reato analogo perpetrato in precedenza. L’esistenza di un referto peritale, proceduralmente prova a tutti gli effetti, rappresentava certo un elemento concreto che concorreva a fondare in modo serio una prognosi a sostegno del pericolo di recidiva. L’assenza di un secondo precedente analogo, unito ad un’interpretazione rigida letterale e storica, avrebbe impedito di perseguire lo scopo di prevenzione, realizzando il rischio di commissione di un crimine grave. Di conseguenza, anche in assenza di uno specifico secondo reato analogo, si doveva ammettere, in applicazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, l’esistenza di un pericolo di recidiva a carico dell’imputato.\n5.2.3.2."}