{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-41_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109876&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29db92b3d025f5d9a056ddd0cdbbbd55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:18", "Checksum": "97731fe7591221c83badcb4ed25d1ec1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione\n\n4.2.\nRE 1, nel corso dell’interrogatorio 22.7.2010 davanti al magistrato inquirente, confrontato con le risultanze medico legali che attestavano sul corpo della vittima quindici lesioni, ha ammesso di avere sferrato a __________, la sera del 22.8.2009 presso un’area di sosta dell’autostrada A2 in direzione sud-nord, tre colpi in rapida successione, e non solo uno come aveva riferito fino ad allora (verbale di interrogatorio 22.7.2010, AI 77).\nSi può pertanto concludere – senza necessità di approfondimento, che competerà al giudice di merito – per l’esistenza di gravi e seri indizi di colpevolezza nei confronti del reclamante per il titolo di reato di omicidio intenzionale giusta l’art. 111 CP [secondo cui chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni (BSK Strafrecht II – C. SCHWARZENEGGER, 2. ed., art. 111 CP n. 2 ss.)].\nIl reclamante ritiene peraltro pacifica la sussistenza di seri indizi di colpevolezza stanti le ammissioni (reclamo 21/22.2.2011, p. 6).\nLa giurisprudenza e la dottrina inerenti al previgente diritto reputavano inoltre che, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato erano da considerare presenti siccome impliciti nell’atto di accusa (decisione 14.10.2003 dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, inc. GIAR 1997.26802; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, art. 103 CPP TI n. 13).\nPrincipio che si può applicare anche in merito all’istituto della promozione dell’accusa ex art. 324 ss. CPP, assimilabile nei suoi effetti (deferimento davanti al competente giudice) all’emanazione di un atto di accusa giusta gli art. 199 ss. CPP TI.\nIl fatto che l’1.2.2011 il magistrato inquirente abbia promosso l’accusa nei confronti di RE 1 per titolo di omicidio intenzionale (ACC __________) conforta ulteriormente – a questo stadio del procedimento – l’esistenza della prima condizione per ordinare la carcerazione di sicurezza giusta gli art. 229 ss. CPP.\n5. 5.1.\nLa carcerazione di sicurezza implica poi – cumulativamente all’esistenza di gravi indizi di reato (BSK StPO – M. FORSTER, art. 221 CPP n. 4) – che vi sia seriamente da temere che l’imputato: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.\n"}