{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-41_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109876&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29db92b3d025f5d9a056ddd0cdbbbd55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:18", "Checksum": "97731fe7591221c83badcb4ed25d1ec1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione\n\n3.3.\nIl giudice dei provvedimenti coercitivi, sul presupposto di cui all’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, pericolo di recidiva, ha indicato che “(…) non può che confermare la presenza di un serio e concreto pericolo di recidiva in capo all’accusato, con riferimento alle conclusioni della decisione 31 gennaio 2011 della CRP, che vengono qui di seguito integralmente richiamate (CRP __________, p. 8-17) e quelle cui è giunto questo giudice nella propria decisione di proroga della carcerazione preventiva 10 gennaio 2011 (GIAR/GPC __________, p. 5-13)” [decisione 8.2.2011, p. 3].\nHa di seguito riportato – verbatim – le indicate p. 8-17 della decisione 31.1.2011 di questa Corte, che – respingendo l’impugnativa 13.1.2011 di RE 1 avverso il giudizio 10.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi – aveva riconosciuto un pericolo di recidiva giusta l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.\nOra – in applicazione della suddetta giurisprudenza dell’Alta Corte in materia di proroga della carcerazione preventiva, applicabile per analogia al caso di specie riguardante la carcerazione di sicurezza (sostanzialmente identica, nei presupposti e nelle limitazioni della libertà, ad una proroga della carcerazione) – si deve necessariamente concludere che la decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi ossequia, manifestamente, l’obbligo di motivazione derivante dal diritto di essere sentito.\nRE 1, che ha rinunciato a presentare osservazioni all’istanza di carcerazione di sicurezza 1.2.2011 del procuratore pubblico, non ha infatti invocato argomenti differenti rispetto a quelli richiamati con il suo reclamo 13.1.2011 a questa Corte (censure evase con giudizio 31.1.2011, p. 8-17, riportato nella sentenza 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi). Dal 31.1.2011 neppure sono intervenuti nell’inchiesta elementi nuovi, se non che a carico del reclamante è stata promossa l’accusa (fatto, questo, che evidentemente non influisce sulla pericolosità del reclamante e quindi sul concreto pericolo di recidiva).\nLa Corte dei reclami penali, da parte sua, si era diffusamente confrontata con la questione a sapere se l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP (che, secondo il suo tenore letterale, prevede – tra l’altro – l’aver già commesso in precedenza reati analoghi) fosse applicabile al caso concreto, ossequiando – certo – l’obbligo di motivazione. Tanto è vero che il Tribunale federale, respingendo con giudizio 14.3.2011 (inc. TF __________, di cui si dirà in seguito) il ricorso in materia di diritto penale 2/4.2.2011 del reclamante contro la sentenza 31.1.2011 di questa Corte, nulla le aveva rimproverato in merito ad un’eventuale carenza di motivazione.\nIn queste circostanze, la censura di RE 1 in merito ad un difetto di motivazione della decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, che si era limitato a riprodurre i considerandi del giudizio 31.1.2011 di questa Corte, è infondata.\n4. 4.1.\nLa carcerazione di sicurezza implica anzitutto, come detto in precedenza, che l’imputato sia gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (BSK StPO – M. FORSTER, art. 221 CPP n. 1 ss.).\nL’esame di questo presupposto deve essere effettuato nell’ottica delle finalità dello specifico giudizio relativo alla misura cautelare in discussione, senza che la conclusione possa essere letta quale affermazione di colpevolezza o di innocenza; non si tratta dunque di valutare nella sostanza l’esistenza del reato o la colpevolezza dell’imputato, ossia di addentrarsi in giudizi di merito (Commentario CPP, E. MELI, art. 221 CPP n. 4; art. 229 CPP n. 3).\n"}