{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-41_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109876&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29db92b3d025f5d9a056ddd0cdbbbd55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:18", "Checksum": "97731fe7591221c83badcb4ed25d1ec1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione\n\n2.2.\nLa carcerazione di sicurezza (art. 229 ss. CPP), che mira a garantire la disponibilità dell’imputato durante il procedimento di primo grado e nel corso della procedura di ricorso e l’esecuzione di sanzioni privative della libertà (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1132), è quella durante il periodo tra il deposito dell’atto d’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 328 cpv. 1 CPP) e il giudicato della sentenza (art. 437 CPP), l’inizio di una sanzione privativa della libertà (art. 439 ss. CPP) oppure la liberazione [art. 220 cpv. 2 CPP] (BSK StPO – M. FORSTER, art. 229 CPP n. 1 ss.).\nLa carcerazione di sicurezza – e preventiva – è ammissibile soltanto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv. 2/3 CP) e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione preventiva (non tuttavia quella di sicurezza: BSK StPO – M. FORSTER, art. 221 CPP n. 16 nota 65) è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.\nGiusta l’art. 229 cpv. 1 CPP se l’imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi, su domanda scritta del pubblico ministero [che procede a’ sensi dell’art. 327 cpv. 2 CPP (“Se chiede che sia disposta la carcerazione di sicurezza, il pubblico ministero notifica una copia dell’atto di accusa, unitamente alla sua richiesta, anche al giudice dei provvedimenti coercitivi.”)].\nLa procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia: (…) b. dall’art. 227 CPP se l’imputato si trova in carcerazione preventiva (art. 229 cpv. 3 CPP) [BSK StPO – M. FORSTER, art. 229 CPP n. 3/6].\nLa carcerazione di sicurezza può essere ordinata sia se l’imputato si trova, come in casu, in carcere sia se l’imputato non si trova in carcerazione preventiva, ovvero qualora i motivi di carcerazione emergano soltanto dopo la promozione dell’accusa, nel qual caso chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’art. 224 CPP e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza (procedura retta per analogia dagli art. 225/226 CPP) [art. 229 cpv. 2 e 3 lit. a CPP].\nA differenza del previgente CPP TI (art. 102/103) la protrazione della privazione della libertà dopo l’emanazione dell’atto di accusa deve sempre essere oggetto di specifica decisione (Commentario CPP, E. MELI, art. 220 CPP n. 8).\n2.3.\nLa carcerazione di sicurezza non è soggetta ad una durata prestabilita e quindi a proroga; l’applicazione dell’art. 227 CPP, al quale rinvia l’art. 229 cpv. 3 lit. b CPP, è limitata alla procedura relativa alla domanda di messa in carcerazione (Commentario CPP, E. MELI, art. 229 CPP n. 15; M. HUG, Kommentar zur StPO, art. 229 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 229 CPP n. 3; critico, in considerazione del rinvio dell’art. 229 cpv. 3 lit. b CPP all’art. 227 CPP, ed in particolare al suo cpv. 7, BSK StPO – M. FORSTER, art. 229 CPP n. 6). Ciò è da ricondurre al fatto che, essendo stata promossa l’accusa, gli elementi indizianti ed i motivi alternativi necessari per l’adozione della misura sono reputati dati e non suscettibili di controllo ad intervalli regolari (Commentario CPP, E. MELI, art. 229 CPP n. 15). L’imputato e il pubblico ministero possono nondimeno presentare in ogni tempo domanda di scarcerazione (art. 230/233 CPP) [Commentario CPP, E. MELI, art. 229 CPP n. 15]. La carcerazione di sicurezza dura quindi – riservata la scarcerazione giusta gli art. 230 o 233 CPP – fino al giudicato della sentenza oppure fino all’inizio di una sanzione privativa della libertà. La carcerazione deve altresì ossequiare il principio di proporzionalità (art. 212 cpv. 3 CPP) ed il principio di celerità (art. 5 CPP).\n3. 3.1.\nRE 1 ritiene anzitutto nulla sub. annullabile la decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi in difetto di motivazione. Questi si sarebbe infatti limitato a giustificare il pericolo di recidiva procedendo ad un copia / incolla del giudizio 31.1.2011 di questa Corte, inammissibile. La motivazione di una decisione dovrebbe infatti essere notificata / comunicata al momento stesso in cui si pone in essere (materialmente o formalmente) la limitazione della libertà personale dell’imputato. Un modo di procedere contrario configurerebbe un diniego di giustizia.\n"}