{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-41_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109876&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29db92b3d025f5d9a056ddd0cdbbbd55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:18", "Checksum": "97731fe7591221c83badcb4ed25d1ec1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione\n\n\nNon sarebbe un pazzo psicotico che altro non aspetterebbe che aggirarsi per il cantone a picchiare omosessuali, come di fatto si tenterebbe di dipingerlo nelle decisioni prolate. Mai, durante la carcerazione, avrebbe dato adito a dubbi in merito al suo comportamento e al rispetto delle regole imposte dal carcere. Non si intravvederebbero motivi per i quali, nell’ipotesi di una misura sostitutiva, dovrebbe evadere dai domiciliari per frequentare locali notturni e per farsi nuovamente arrestare nel giro di poche decine di minuti, con la prospettiva di essere poi nuovamente posto in carcerazione di sicurezza. Si tratterebbe di un’assurdità.\nSottolinea che il procuratore pubblico avrebbe chiesto la carcerazione di sicurezza fino al termine del dibattimento rifacendosi alla prassi dell’allora Camera dei ricorsi penali. Il giudice dei provvedimenti coercitivi non si sarebbe espresso su tale punto. L’art. 229 CPP in materia di carcerazione di sicurezza rinvierebbe, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, all’art. 227 CPP disciplinante la proroga della carcerazione preventiva, il cui cpv. 7 prevedrebbe che “la proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi”. Il CPP non avrebbe dei termini massimi entro i quali, dopo l’emanazione dell’atto di accusa, debba essere aggiornato il dibattimento; la fase predibattimentale apparirebbe anche più corposa. Non sarebbe quindi affatto garantito che i termini giusta l’art. 227 CPP siano rispettati.\nDelle ulteriori argomentazioni del reclamante, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, del giudice dei provvedimenti coercitivi e del presidente della Corte delle assise criminali, si dirà – per quanto necessario – nei considerandi successivi.\nin diritto\n1. 1.1.\nA’ sensi dell’art. 222 CPP il carcerato [e il procuratore pubblico (decisioni TF 1B_64/2011 del 17.2.2011, 1B_65/2011 del 22.2.2011 e 1B_83/2011 del 24.2.2011)] può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) o di sicurezza (art. 229 ss. CPP). E’ fatto salvo l’art. 233 CPP.\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.\nIn particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n1.2.\nIl gravame, presentato il 21/22.2.2011 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di carcerazione di sicurezza (inc. GPC __________), è tempestivo.\nRE 1, quale destinatario della decisione e persona in stato di carcerazione di sicurezza, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.\nLe esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.\nIl reclamo in esame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.\n2. 2.1.\nGiusta l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del CPP [secondo i principi di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP (“Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: a. sono previsti dalla legge; b. vi sono sufficienti indizi di reato; c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe; d. l’importanza del reato li giustifica.”)]. Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 CPP). La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).\n"}