{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-41_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109876&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29db92b3d025f5d9a056ddd0cdbbbd55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:18", "Checksum": "97731fe7591221c83badcb4ed25d1ec1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione\n\n\nIl reclamante ritiene nulla sub. annullabile la decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi in difetto di motivazione. Quest’ultimo si sarebbe infatti limitato a giustificare il pericolo di recidiva procedendo ad un copia / incolla del giudizio 31.1.2011 della Corte dei reclami penali, inammissibile. La motivazione di una decisione dovrebbe infatti essere notificata / comunicata al momento stesso in cui si pone in essere (materialmente o formalmente) la limitazione della libertà personale dell’imputato. Un modo di procedere contrario configurerebbe un diniego di giustizia.\nRE 1, che considera pacifica l’esistenza di seri indizi di colpevolezza a suo carico, reputa assente un interesse pubblico al perdurare della sua carcerazione. Il pericolo di recidiva individuato dal perito rimarrebbe circoscritto al verificarsi di eventi per loro natura rari e non frequenti nella vita di tutti i giorni, ciò che non giustificherebbe il mantenimento della carcerazione.\nNon sarebbe dato un pericolo di recidiva sufficiente a tutelare la decisione impugnata: la giurisprudenza del Tribunale federale in applicazione del previgente diritto prevedrebbe che si possa riconoscere un concreto pericolo di recidiva soltanto in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i reati di cui si temerebbe la reiterazione sono gravi. Il procuratore pubblico, per motivare il pericolo di recidiva, si rifarebbe esclusivamente alla perizia giudiziaria agli atti ed al successivo verbale di delucidazione. Il perito avrebbe rilevato un rischio di essere preda di un raptus analogo a quello che aveva condotto all’apertura del procedimento penale unicamente qualora fosse confrontato con “un’avance omosessuale, esplicita, insistente e pubblica”. Il pericolo di recidiva si fonderebbe su una “rein hypothetische Möglichkeit”: non sussisterebbe dunque un interesse pubblico preponderante nel proteggere la comunità da una minaccia di portata estremamente circoscritta come quella individuata dal perito.\nIl reclamante sottolinea di seguito l’assenza di una base legale in capo ad un pericolo di recidiva: l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP esigerebbe infatti la commissione, in precedenza, di reati analoghi. Evidenzia che esisterebbe una diatriba sull’interpretazione della predetta disposizione limitata a sapere se sia necessario un precedente o se siano necessari due precedenti per dichiarare adempiuta la condizione per mantenere la carcerazione. Sarebbe nondimeno certo che, in assenza di precedenti, non sarebbe possibile mantenere la carcerazione per il solo pericolo di recidiva. Sostenere il contrario significherebbe soltanto interpretare la norma legale contro il suo tenore letterale rispettivamente fare uso improprio della lingua italiana. In questo senso la norma sarebbe di assoluta chiarezza: un pericolo di recidiva potrebbe sussistere laddove l’imputato, prima dei fatti per i quali è aperto il procedimento penale, abbia già commesso reati analoghi, dunque – nell’ipotesi più favorevole al ragionamento esposto da questa Corte nel giudizio 31.1.2011 – almeno uno oltre a quello per cui l’imputato è perseguito. L’interpretazione teleologica del disposto sarebbe inammissibile: essa non potrebbe infatti contrastare apertamente con il tenore letterale della legge.\nL’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP non sarebbe applicabile al caso concreto: in passato non si sarebbe mai reso protagonista di reati analoghi a quello per i quali sarebbe perseguito nel presente procedimento penale. Una perizia giudiziaria, la cui portata probatoria sarebbe da discutere in ragione del divergente rapporto di parte, non potrebbe sostituirsi ad esplicite condizioni di legge.\nIl perito giudiziario, proponendo unicamente un trattamento ambulatoriale, e non l’internamento (art. 64 CP) o una misura terapeutica stazionaria (art. 59 CP), avrebbe ben evidenziato che la reale pericolosità non sarebbe quella che si tenterebbe di professare per mantenerlo in regime di carcerazione di sicurezza.\nChiede, in via subordinata, la sostituzione della carcerazione con, segnatamente, l’obbligo di risiedere al proprio domicilio, con o senza sorveglianza elettronica, provvedimento che il CPP prevedrebbe espressamente. Sarebbe il CPP medesimo a fungere da base legale per questo tipo di misura. I Cantoni sarebbero tenuti a darvi seguito. L’argomentazione di cui al considerando 7.5. della decisione 31.1.2011 di questa Corte sarebbe infondata.\nIl limitato rischio di recidiva (qualora si trovasse confrontato con avances omosessuali esplicite, insistenti e pubbliche) potrebbe essere validamente contenuto se fosse obbligato a rimanere al proprio domicilio, con o senza sorveglianza elettronica: non avrebbe infatti modo di incontrare persone del proprio sesso che potrebbero fargli, in pubblico, delle avances di natura sessuale. In questo senso la detenzione in ambiente carcerario sarebbe addirittura molto meno efficace nel contenere il pericolo di recidiva. Sarebbe infatti in quotidiano contatto con persone di sesso maschile; la possibilità che una di esse possa fargli avances esplicite, insistenti e pubbliche sarebbe molto superiore rispetto all’ambiente domestico (dove non rischierebbe di essere esposto a questo genere di provocazioni). La misura sostitutiva dell’obbligo di residenza in un luogo determinato con o senza sorveglianza elettronica non sarebbe soltanto atta a raggiungere gli obiettivi della carcerazione preventiva, ma addirittura garantirebbe meglio la tutela dell’interesse pubblico rispetto a questa."}