{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-41_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109876&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29db92b3d025f5d9a056ddd0cdbbbd55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:18", "Checksum": "97731fe7591221c83badcb4ed25d1ec1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.41\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 21/22.2.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1, , patr. da: PR 1, , |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà con la quale ha disposto la di lui carcerazione di sicurezza nell’ambito del procedimento inc. MP __________ (inc. GPC __________); |\nrichiamati gli scritti 23/24.2.2011 e 11/14.3.2011 (duplica) del giudice Marco Villa, presidente della Corte delle assise criminali (che si rimette al giudizio di questa Corte), 24.2.2011 e 15.3.2011 (duplica) del procuratore pubblico Andrea Pagani (che postula la reiezione del gravame), 24/25.2.2011 e 18/21.3.2011 (duplica) del giudice dei provvedimenti coercitivi (che domanda parimenti il non accoglimento dell’impugnativa) e 9/10.3.2011 (replica) di RE 1 (che chiede l’accoglimento del reclamo);\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. RE 1 (__________) è stato arrestato in data 11.5.2010 siccome accusato di omicidio intenzionale, sub. di lesioni gravi e di omicidio colposo in relazione al decesso di __________ (__________) conseguente ai fatti della sera del 22.8.2009 presso un’area di sosta dell’autostrada A2 in direzione sud-nord (AI 37).\nb. Il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza (rilevabili dal rapporto di polizia e dalle ammissioni dell’accusato) e di bisogni dell’istruzione (in particolare di un pericolo di collusione) [AI 39].\nc. Il carcere preventivo a cui era astretto RE 1 è stato prorogato dalla competente autorità fino all’11.1.2011 [decisione 9.11.2010 dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. GIAR __________, AI 131), confermata dall’allora Camera dei ricorsi penali, adita con ricorso 19/22.11.2010, con giudizio 6.12.2010 (inc. CRP __________, AI 139)] e, successivamente, in applicazione del Codice di procedura penale del 5.10.2007, in vigore dall’1.1.2011, fino all’11.2.2011 [decisione 10.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________, AI 157), confermata dalla Corte dei reclami penali, a cui si era rivolto l’imputato RE 1 con reclamo 13.1.2011, con sentenza 31.1.2011 (inc. CRP __________, AI 173) e, di seguito, dal Tribunale federale con decisione 14.3.2011 (inc. TF __________)].\nd. Il magistrato inquirente, in data 1.2.2011, ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ nei confronti di RE 1 per titolo di omicidio intenzionale giusta l’art. 111 CP [“per avere, a __________, la sera del 22 agosto 2009, verso le ore 21.50, presso l’area di sosta autostradale __________, intenzionalmente cagionato la morte di __________ (__________), colpendolo di sorpresa con una gomitata al viso e quindi, caduto supino al suolo, con due violente pedate, dall’alto verso il basso, all’addome e al collo, causandogli lesioni tali che ne determinarono il decesso intervenuto il 23 agosto 2009 alle ore 00.20 presso l’Ospedale __________ di __________ come alla documentazione in atti, ritenuto che l’imputato, dopo aver ferito __________ e incurante della sorte della vittima a terra, si allontanò velocemente a bordo della sua automobile a fari spenti nell’intento di non essere identificato”] (ACC __________).\ne. Il medesimo giorno il procuratore pubblico ha inoltrato al giudice dei provvedimenti coercitivi istanza di carcerazione di sicurezza a’ sensi dell’art. 229 cpv. 1 CPP invocando a carico di RE 1 il persistere di un concreto pericolo di recidiva e chiedendo di ordinare la carcerazione fino al termine del dibattimento.\nf. Con decisione 8.2.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi, dati i presupposti, ha accolto la domanda (inc. GPC __________).\nIl giudice, ricordato il diritto applicabile, ha esposto le sue considerazioni di cui al giudizio 9.11.2010 in capo all’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza. Ha di seguito confermato un serio e concreto pericolo di recidiva, facendo riferimento alle sue argomentazioni nella decisione 10.1.2011 ed alle motivazioni di questa Corte nella sentenza 31.1.2011 (della quale ha riprodotto le p. da 8 a 17). Ha reputato inapplicabili misure sostitutive in luogo della carcerazione di sicurezza siccome non sufficienti per ovviare all’accertato e grave pericolo di recidiva. Infine, il giudice ha considerato rispettati i principi di proporzionalità e di celerità.\ng. Con reclamo 21/22.2.2011 RE 1 postula, in via principale, che la predetta decisione sia dichiarata nulla per carenza di motivazione e che sia immediatamente posto in libertà provvisoria oppure che il giudizio sia annullato e che la domanda di carcerazione di sicurezza sia respinta e, in via subordinata, che sia immediatamente posto in libertà provvisoria, in via più subordinata, che la carcerazione di sicurezza sia sostituita con la misura dell’obbligo di residenza al proprio domicilio con o senza sorveglianza elettronica e, in via ancora più subordinata, che l’incarto sia ritornato al procuratore pubblico affinché inoltri una nuova domanda indicante un periodo determinato della carcerazione di sicurezza (in subordine che sia concessa per la durata di un mese)."}