Ciò che invece da un giovane ormai trentenne e con alle spalle un trascorso penale come quello più sopra visto, sarebbe ragionevole pretendere. Pure il modo in cui il qui reclamante si è assentato fuori Cantone per un lungo periodo, senza preoccuparsi di fornire giustificazione alcuna o quantomeno di annunciare al magistrato competente detta sua irreperibilità - pur sapendo di dover comparire davanti a quest'ultimo in relazione alla decisione sul suo collocamento iniziale, stante che il primo rinvio d'udienza (dal 10.11.2011 al 24.11.2011) è avvenuto previo contatto telefonico - denota leggerezza di carattere e non assunzione seria e concreta delle proprie responsabilità.