, art. 77b CP n. 7). Per quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non precisa espressamente di quale gravità i reati di cui si teme la reiterazione debbano essere. Per la dottrina gli stessi devono essere di una certa rilevanza (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., art. 77b CP n. 7), stante che nel pericolo di recidiva non entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar, art. 76 CP n. 3). 3. Ora, nel caso concreto RE 1 è sull'arco di circa otto anni reiteratamente incorso in delitti perlopiù commessi nell'ambito della circolazione stradale.