2). Una persona condannata può scontare la pena privativa di libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto, ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione, se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga (cpv. 3). Infine nel Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, adottato il 15.12.2010 e in vigore dall'1.01.2011, l'art. 3 cpv.