| preso atto che con scritto 30.12.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rinunciato a formulare osservazioni rinviando integralmente alle motivazioni esposte nella decisione impugnata; richiamate le osservazioni 2/3.01.2012 del procuratore pubblico Antonio Perugini, concludenti per la reiezione del gravame; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto a. Dal casellario giudiziale così come dalle tavole processuali risulta che RE 1 è stato oggetto di ben sei decreti d'accusa, e meglio: