{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-416_2012-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110384&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f3d8bba4e1ac07c25ddd6a6a84fa04dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.416"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2012 60.2011.416"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo che incorra nella commissione di reati analoghi"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:06", "Checksum": "de9a05d7f1d16874d82a9f0e5bff0782", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2012 60.2011.416\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo che incorra nella commissione di reati analoghi\n\n2.2.\nCon quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri non sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998 pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793).\nPer ammettere l'esistenza di un rischio di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2a. ed., art. 77b CP n. 7).\nPer quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non precisa espressamente di quale gravità i reati di cui si teme la reiterazione debbano essere. Per la dottrina gli stessi devono essere di una certa rilevanza (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., art. 77b CP n. 7), stante che nel pericolo di recidiva non entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar, art. 76 CP n. 3).\n3. Ora, nel caso concreto RE 1 è sull'arco di circa otto anni reiteratamente incorso in delitti perlopiù commessi nell'ambito della circolazione stradale.\nIn modo particolare egli all'età di 22 rispettivamente 25 anni ha condotto in due occasioni un veicolo in stato di ebrietà, perdendo poi il controllo dello stesso. Successivamente ha coscientemente e ripetutamente guidato un veicolo a motore - illecitamente sottratto al proprio padre - incurante del fatto di non disporre della necessaria licenza di condurre, revocatagli - più volte e da ultimo per tempo indeterminato - dalla competente autorità amministrativa. E ciò, sembrerebbe, per semplice comodità sua, ovvero senza che vi sia stata una circostanza straordinaria e impellente che permettesse di comprendere di qualche po' il suo pervicace illecito agire.\nL'avere più volte commesso nuovi delitti anche durante il periodo di prova (connesso a pene inflitte con il beneficio della sospensione condizionale in precedenti analoghe condanne e addirittura ad una liberazione condizionale da una pena che stava espiando) è indice di mancanza di presa di coscienza del proprio errato comportamento nonché di una seria volontà di emendamento. Ciò che invece da un giovane ormai trentenne e con alle spalle un trascorso penale come quello più sopra visto, sarebbe ragionevole pretendere.\nPure il modo in cui il qui reclamante si è assentato fuori Cantone per un lungo periodo, senza preoccuparsi di fornire giustificazione alcuna o quantomeno di annunciare al magistrato competente detta sua irreperibilità - pur sapendo di dover comparire davanti a quest'ultimo in relazione alla decisione sul suo collocamento iniziale, stante che il primo rinvio d'udienza (dal 10.11.2011 al 24.11.2011) è avvenuto previo contatto telefonico - denota leggerezza di carattere e non assunzione seria e concreta delle proprie responsabilità. Egli peraltro nel testo del proprio gravame banalizza il delitto, da lui più volte perpetrato, represso dall'art. 95 cifra 2 della LF sulla circolazione stradale e sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sostenendo che \"trovo anche esagerato dover fare poco più di 6 mesi di carcere chiuso per aver guidato nonostante revoca della patente\" (reclamo 28/29.12.2011). Con ciò egli omette di considerare che di moniti e di occasioni per cambiare comportamento per dirigersi sulla retta via ne ha avuti parecchi. La pronuncia di una pena detentiva complessiva da espiare in carcere chiuso è infatti giunta dopo che egli ha in numerose occasioni dapprima beneficiato della sospensione condizionale, poi della non revoca di tale beneficio ma di un prolungamento del relativo periodo di prova e poi ancora di una liberazione condizionale, che egli ha per finire comunque più volte disatteso. Ancora da ultimo nel 2011 egli si è pure visto infliggere una pena pecuniaria (pronunciata al posto di una pena detentiva di breve durata) e di una multa che tuttavia siccome rimaste impagate sono andate ad aggiungersi al cumulo di pene privative della libertà da espiare.\nAlla luce di tutte queste circostanze il rischio che egli incorra nella commissione di nuovi (analoghi) delitti non è solo possibile bensì altamente probabile, ove più si pensi che egli risiede allo stesso domicilio del padre presso il quale egli ha potuto più volte e con facilità sottrarre al genitore un veicolo a motore e quindi di condurlo pur sapendo di non essere in possesso della necessaria licenza.\nL'accertamento dell'esistenza di un pericolo di recidiva dispensa questa Corte dal valutare l'eventuale concomitante sussistenza di un pericolo di fuga.\nPertanto la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi merita di essere tutelata.\n4. Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.\n5. In via abbondanziale si osserva che qualora i presupposti per espiare una pena privativa della libertà in forma di semiprigionia a tenore dell'art. 77b CP dovessero venire adempiuti soltanto dopo l'inizio della sua esecuzione in regime ordinario, la stessa può ancora venire concessa dalla competente autorità in corso di espiazione (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., art. 77b CP, n. 8).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 379 ss, 393 ss. CPP, 76 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è respinto."}