{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-416_2012-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110384&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f3d8bba4e1ac07c25ddd6a6a84fa04dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.416"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2012 60.2011.416"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo che incorra nella commissione di reati analoghi"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:06", "Checksum": "de9a05d7f1d16874d82a9f0e5bff0782", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2012 60.2011.416\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo che incorra nella commissione di reati analoghi\n\n\n· infine il 24.04.2011, e in date precedenti - durante dunque i periodi di prova connessi alle pene detentive oggetto dei decreti d'accusa 28.11.2005 e 8.05.2006 come pure alla liberazione condizionale concessa il 23.04.2010 dall'allora giudice dell'applicazione della pena - egli ha ripetutamente sottratto il motoveicolo di proprietà del padre (all'insaputa di quest'ultimo) e lo ha ripetutamente condotto sebbene gli fosse stata revocata la licenza di condurre per tempo indeterminato, così che essendo incorso nei reati di ripetuto furto d'uso e di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, con decreto d'accusa 27.06.2011 (cresciuto in giudicato) il Ministero pubblico lo ha condannato alla pena pecuniaria di 95 aliquote giornaliere da CHF 110.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi CHF 10'450.-- (sostituite, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 95 giorni) e alla multa di CHF 1'000.-- (pure sostituita, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 10 giorni); ha inoltre revocato il beneficio della sospensione condizionale alle pene detentive di 75 giorni rispettivamente di 10 giorni decretate il 28.11.2005 risp. l'8.05.2006, nonché ha ripristinato l'esecuzione dei rimanenti 7 giorni di pena detentiva dipendente dalla liberazione condizionale decisa dall'allora GIAP in data 23.04.2010 e relativa alla condanna decretata il 14.04.2009 (DAC __________).\nb. Con scritto 21.10.2011 l'Ufficio incasso e pene alternative di Torricella ha comunicato al giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) che oltre alle pene detentive di 75 giorni, di 10 giorni e di 7 giorni, ripristinate dal pubblico ministero con decreto d'accusa 27.06.2011, RE 1, avrebbe dovuto altresì scontare 95 giorni di pena sostitutiva per la pena pecuniaria di 95 aliquote giornaliere da CHF 110.-- e di 10 giorni di pena detentiva sostitutiva per la multa di CHF 100.-- pure relative al decreto d'accusa 27.06.2011 (lettera 21.10.2011 dell'Ufficio incasso e pene alternative).\nc. Il GPC ha proceduto a convocare RE 1 per un'udienza (relativa al di lui collocamento) fissata il 10.11.2011 e rinviata poi telefonicamente al 24.11.2011. Udienza alla quale il qui reclamante non compariva senza far pervenire giustificazione alcuna. Il GPC in data 28.11.2011 lo ha nuovamente citato, con invio raccomandato, per un'udienza prevista per il 14.12.2011; neppure in tale occasione egli si è presentato e ha fornito giustificazioni.\nd. Accertato come RE 1 è tenuto a scontare complessivamente 197 giorni di pena detentiva, l'esecuzione della pena è stata così stabilita:\ninizio il 3.01.2012,\n1/3 l'8.03.2012,\n1/2 il 10.04.2012,\n2/3 il 13.05.2012,\ntermine il 18.07.2012.\nCiò posto, con decisione 16.12.2011 il GPC ha stabilito che nel caso concreto \"sebbene l'interessato sia cittadino Svizzero e la pena inferiore ai 3 anni, vista la recidiva e considerato che egli non si è presentato a più riprese, e senza motivazione, alle udienze indette da questo giudice, si giustifica inizialmente il collocamento in sezione chiusa (rischio di fuga)\" (cfr. decisione GPC 16.12.2011, p. 2). Tale giudice ha quindi fatto obbligo al qui reclamante di presentarsi il 3.01.2012 al Settore immatricolazioni del Carcere giudiziario La Farera per l'inizio dell'esecuzione delle pene detentive.\ne. Con scritto 28/29.12.2011 RE 1 insorge contro la suddetta decisione.\nEgli giustifica dapprima le sue ripetute mancate comparizioni all'udienza davanti al GPC, con il non esserne venuto a conoscenza con riguardo a quella fissata la prima volta, e con il non essere potuto comparire a quella del 14.12.2011 in quanto sarebbe stato assente per vacanze durante tre settimane, che egli avrebbe trascorso (in tutto o in parte?) presso l'anziana zia residente a Lucerna, reduce da una frattura al femore.\nRiconoscendo di aver agito erroneamente in relazione alla sua mancata giustificazione delle sue ripetute assenze e al proprio comportamento illecito, egli chiede \"di poter continuare a lavorare durante il periodo in cui sconti la pena, come già feci 2 anni fa. A me sta bene fare 6 mesi di carcere e presentarmi alla farera di Lugano il giorno 3 gennaio 2012, ma non posso concedermi il lusso di non lavorare per 7 mesi, alla fine dei quali mi ritroverei con diversi problemi\". Considera altresì \"esagerato dover fare poco più di 6 mesi di carcere chiuso per aver guidato nonostante la revoca della patente\", ritenuto che \"in pratica 3 mesi sono per scontare la multa ricevuta per aver guidato nonostante la revoca della patente\" e \"gli altri 3 mesi perché ero in condizionale al momento dell'infrazione commessa\" (reclamo 28/29.12.2011).\nf. Delle ulteriori argomentazioni così come delle osservazioni del procuratore pubblico e del GPC si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nIl Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.\nIl Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP."}