{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-416_2012-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110384&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f3d8bba4e1ac07c25ddd6a6a84fa04dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.416"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2012 60.2011.416"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo che incorra nella commissione di reati analoghi"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:06", "Checksum": "de9a05d7f1d16874d82a9f0e5bff0782", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2012 60.2011.416\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo che incorra nella commissione di reati analoghi\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nElena Tagli Schmid, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 28/29.12.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1,\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 16.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa (inc. GPC __________); |\npreso atto che con scritto 30.12.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rinunciato a formulare osservazioni rinviando integralmente alle motivazioni esposte nella decisione impugnata;\nrichiamate le osservazioni 2/3.01.2012 del procuratore pubblico Antonio Perugini, concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Dal casellario giudiziale così come dalle tavole processuali risulta che RE 1 è stato oggetto di ben sei decreti d'accusa, e meglio:\n· in data 1.03.2003 il reclamante ha circolato in stato di ebrietà ed è incorso in un incidente stradale, così che, riconosciuto colpevole dei reati di conducenti ebbri e di infrazione alle norme della circolazione, con decreto d'accusa 19.05.2003 del Ministero pubblico (cresciuto in giudicato) è stato condannato alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, nonché alla multa di CHF 1'000.-- (inc. MP __________);\n· l'8.10.2005 (malgrado la precedente analoga condanna e durante il periodo di prova) egli ha nuovamente condotto un'autoveicolo in stato di grave ubriachezza perdendo altresì la padronanza del veicolo ed andando a cozzare contro della segnaletica di cantiere, inoltre ha ripetutamente acquistato pastiglie di ecstasy per il proprio consumo personale, adempiendo quindi i reati di guida in stato di inattitudine, di infrazione alle norme della circolazione e di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per i quali, con decreto d'accusa 28.11.2005 del Ministero pubblico (cresciuto in giudicato), egli è stato condannato alla pena di 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di quattro anni, e alla multa di CHF 1'200.--; inoltre è stata ordinata la revoca della sospensione condizionale alla pena di 15 giorni di detenzione decretata il 19.05.2003 (DA __________);\n· tra l'agosto 2004 ed il marzo 2005, per ca. sei volte, ha accompagnato con la propria vettura una donna a Zurigo affinché acquistasse eroina nonché egli stesso ha acquistato in varie occasioni per il proprio consumo personale sostanza stupefacente (eroina, cocaina e ecstasy), di conseguenza riconosciuto colpevole di infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti con decreto d'accusa 8.05.2006 del Ministero pubblico (cresciuto in giudicato) egli è stato condannato alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente con un periodo di prova di quattro anni (pena totalmente aggiuntiva a quella decretata il 28.11.2005) (DA __________);\n· il 6.06.2006 (e in date precedenti) - quindi ancora durante il periodo di prova - egli ha sottratto al padre il di lui motoveicolo e lo ha ripetutamente condotto malgrado gli fosse stata revocata la licenza di condurre per un periodo indeterminato, di conseguenza, avendo adempiuto i reati di furto d'uso e di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, con decreto d'accusa 9.10.2006 del Ministero pubblico (cresciuto in giudicato) egli è stato condannato alla pena di 45 giorni di detenzione da espiare e alla multa di CHF 300.--; non è stata ordinata la revoca del beneficio della sospensione condizionale alle pene di detenzione di 75 giorni rispettivamente di 10 giorni decretate il 28.11.2005 risp. l'8.05.2006, ma è stato prolungato di un anno il relativo periodo di prova (DA __________);\ncon decisione 23.04.2010 l'allora giudice dell'applicazione della pena ha concesso dal 30.04.2010 a RE 1 la liberazione condizionale con un periodo di prova di un anno (pena rimanente: sette giorni);\n· l'8.01.2009 - durante il periodo di prova connesso alla pena di 75 giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa 28.11.2005 - egli ha sottratto al padre (all'insaputa di quest'ultimo) il di lui furgone e lo ha condotto sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata per un periodo indeterminato, così che, per aver commesso i reati di furto d'uso e di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, con decreto d'accusa 14.04.2009 del Ministero pubblico (cresciuto in giudicato) egli è stato condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 100.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi CHF 9'000.-- e alla multa di CHF 500.-- (DA __________);\ncon ulteriore decisione 19.06.2009 (cresciuta in giudicato) stante l'avviso di recidiva 19.05.2009 del Casellario giudiziale il pubblico ministero ha proposto nei confronti di RE 1 la non revoca del beneficio della sospensione condizionale alla suddetta pena detentiva di 75 giorni decretata il 28.11.2005 ma ha prolungato di un ulteriore anno il relativo periodo di prova (cfr. decisione sull'avviso di recidiva 19.06.2009);"}