I lavori preparatori al CPP (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1232) menzionano che gli inconvenienti minori quali l’obbligo di comparire una o due volte a un’udienza non danno diritto ad un indennizzo. Ora, in considerazione dell’art. 430 cpv. 1 lit. c CPP, non si capisce perché il procuratore pubblico abbia riconosciuto all’imputato l’importo di CHF 35.65 per la trasferta al Ministero pubblico (interrogatorio), di tutta evidenza di esigua entità a’ sensi di legge. Le ragioni di un tale procedere possono tuttavia restare ignote: la pretesa non è oggetto di contestazione in questa sede. 5. Il gravame è respinto.