Essa codifica un principio già ritenuto dal Tribunale federale (cfr., per es., decisione 6B_976/2008 dell’8.6.2009 consid. 2.3.), secondo cui il cittadino deve sopportare il rischio, fino ad un certo grado, di un procedimento penale ingiustificato. L’obbligo di risarcimento presuppone di conseguenza una certa obiettiva gravità dell’atto di istruzione e un conseguente notevole danno. I lavori preparatori al CPP (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1232) menzionano che gli inconvenienti minori quali l’obbligo di comparire una o due volte a un’udienza non danno diritto ad un indennizzo. Ora, in considerazione dell’art. 430