Il procuratore pubblico ha esaminato la fattispecie [anche (invero, a suo dire, a titolo principale)] alla luce dell’art. 432 cpv. 1 CPP, secondo cui “se prevale nella causa, l’imputato ha diritto che l’accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili”. Non si comprende però perché ha ritenuto applicabile la norma. Spetta infatti – di principio – allo Stato versare all’imputato prosciolto un indennizzo o una riparazione per torto morale in relazione con gli atti delle autorità penali. L’art. 432 cpv.