Il fatto che RE 1 sarebbe stato licenziato per gli avvenimenti denunciati non muta la circostanza che, per quanto concerne il procedimento penale, la fattispecie non presentava difficoltà di fatto e di diritto che superavano le sue capacità. Non si giustifica quindi riconoscere all’imputato la rifusione delle spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, avendo liberamente scelto di farsi assistere malgrado la non oggettiva necessità. 3. Il procuratore pubblico ha esaminato la fattispecie [anche (invero, a suo dire, a titolo principale)] alla luce dell’art. 432 cpv.