inoltrando l’istanza di indennizzo parzialmente accolta. La fattispecie, come indicata dal denunciante e come prospettata a RE 1 al momento del suo interrogatorio, è senz’altro da reputare semplice dal profilo fattuale: all’imputato venivano rimproverate l’illecita distrazione (non quantificata) di parte del prezzo incassato dalla vendita di biglietti dell’autobus e l’illecita trattenuta di CHF 200.-- e di Euro 200.-- del fondo cassa a lui in gestione. I fatti erano chiari ed immediatamente comprensibili. Anche dal profilo giuridico si deve ritenere il caso (molto) semplice: