Dopo la predetta audizione, nulla è più occorso fino al 30.8.2011, quando il magistrato inquirente, giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione penale, ha prospettato l’emanazione di un decreto di abbandono, ha indicato che eventuali istanze probatorie potevano essere presentate entro il 9.9.2011 ed ha invitato l’imputato a formulare eventuali pretese di indennizzo e di torto morale giusta gli art. 429 ss. CPP (AI 7). Comunicazione su cui ha preso posizione solo l’imputato, inoltrando l’istanza di indennizzo parzialmente accolta.