Principi che non sono mutati con l’introduzione del CPP. Si può quindi continuare a riferirsi alla giurisprudenza del Tribunale federale, da cui sono stati ripresi detti principi [cfr. decisione 1B_605/2011 del 4.1.2012 consid. 2.2., concernente la difesa d’ufficio ex art. 132 cpv. 1 lit. b e cpv. 2/3 CPP, disposizione che recita: “Chi dirige il procedimento dispone una difesa d’ufficio se: (…) b. l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.